Diritti fondamentali
luglio 16, 2009 Articolo No CommentsArt. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorita giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
Qualcuno le riconosce?
Se avete risposto “Costituzione Italiana” bravi, avete vinto un non premio… quello della consapevolezza.
Ora la vera domanda è: Le applicare?
Mi piace moltissimo una citazione attribuita a Voltaire ma in realtà della scrittrice inglese Evelyn Beatrice Hall che dice “Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo”.
Quanti sono pronti a farlo?


